è legale distribuire volantini Roma?
Documenti da Fornire
- Notifica di pubblicità
- Certificato di pagamento
- Copia del volantino
- Eventuale delega e copia del documento di identità del delegante
Il Comune ha il diritto di verificare l’autenticità delle informazioni fornite secondo il D.P.R. n. 445/00, applicando possibili sanzioni previste e richiedendo ulteriori somme tariffarie dovute.
Tariffe
La tariffa è di Euro 0,05 per volantino, come determinato dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 15 aprile 2008 e successivi modifiche e integrazioni, e il pagamento delle tasse di procedura amministrativa è di € 16,00. Le tariffe sono stabilite annualmente con una Deliberazione della Giunta Capitolina.
Responsabilità
La comunicazione pubblicitaria e il relativo certificato di pagamento devono essere inviati a:
- Il Municipio nel cui territorio si svolge l’attività di distribuzione;
- Il Municipio dove è ubicato il locale o l’attività pubblicizzata, se la distribuzione coinvolge più Municipi;
- Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione S.U.A.P., ubicato a Roma, Via dei Cerchi 6, se la pubblicità coinvolge tutto il territorio di Roma Capitale o se la sede legale dell’attività pubblicizzata si trova fuori dal territorio di Roma Capitale.
Per il caso menzionato nel punto 3., la comunicazione (utilizzando il modulo fornito), con il pagamento allegato e una bozza del volantino, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive a Roma, Via dei Cerchi, 6, o inviata via PEC a: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it.
Modalità di Pagamento
Il pagamento al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive può essere effettuato tramite:
- C.C. Postale n. 64746001, intestato a Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – U.O. Affissioni e Pubblicità;
- C/C bancario, Codice IBAN: IT69P0200805117000400017084, intestato a TESORERIA ROMA CAPITALE – Via Monte Tarpeo 42 – Ist. Bancario UNICREDIT BANCA.
Tempistiche
La comunicazione pubblicitaria deve raggiungere il Protocollo dei Municipi o del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività.
Direttive
a) La distribuzione di volantini o altri materiali deve avvenire attraverso consegna diretta alle persone, ed è proibita la distribuzione, affissione o esposizione mettendoli su oggetti posizionati, anche temporaneamente, in spazi pubblici o aperti al pubblico, inclusi gli ingressi dei locali.
b) Ogni volantino deve evidenziare chiaramente l’obbligo di usare i bidoni o i cestini per disfarsene.
c) Chi distribuisce i volantini deve portare con sé la ricevuta di pagamento per fornire immediata conferma in caso di controlli da parte del Corpo di Polizia Roma Capitale.
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